Art. 14.
(Conferenza per la ricostruzione. Disposizioni per la semplificazione amministrativa).

      1. Per tutti gli interventi giudicati prioritari ai fini dell'attuazione del piano il presidente della regione convoca una conferenza per la ricostruzione, di seguito denominata «conferenza».
      2. La conferenza è composta da rappresentanti della regione, delle province,

 

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dei comuni capoluogo, dell'autorità di bacino, dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, delle autorità competenti per la tutela della salute dei cittadini e per la tutela del patrimonio storico-artistico e del paesaggio e dalle altre autorità coinvolte nel procedimento, ed è eventualmente integrata, per le determinazioni relative a situazioni locali, da rappresentanti dei comuni interessati.
      3. La conferenza è presieduta dal presidente della regione.
      4. La conferenza opera attraverso determinazioni assunte a maggioranza, con effetti sostitutivi di autorizzazioni, nulla osta e altri atti di assenso, nonché di temporanea sospensione o semplificazione di procedure amministrative.
      5. Ove la conferenza non pervenga a una decisione finale entro un mese dall'inizio dell'esame, la determinazione si intende positivamente assunta.
      6. Negli altri casi in cui le attività di ricostruzione richiedano pareri, intese, concessioni, concerti, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione proponente indìce una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.